Comunità di energia rinnovabile

Con la delibera ARERA n. 318/20 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell’ambito di comunità di energia rinnovabile ai sensi dell’articolo 42bis del decreto-legge 162/19.

 

Cos’è la Comunità di energia rinnovabile?

E’ un soggetto giuridico definito da ARERA (con la Delibera 318/2020/R/EEL) basato sulla partecipazione aperta e volontaria di soggetti (chiamati azionisti o membri) situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di proprietà della comunità di energia rinnovabile. 

Chi può essere membro della Comunità di energia rinnovabile?

Possono partecipare persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, purché la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile da parte delle imprese private non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale.

A queste associazioni di cittadini e/o imprese è consentito di produrre e autoconsumare la propria energia.

Qual è lo scopo della costituzione di una Comunità di energia rinnovabile?

L’obiettivo è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri associati o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari diretti, dato che non trovano applicazione le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione ai sensi dell’articolo 16 del TIT ovvero della deliberazione 574/2014/R/eel.

Come viene valorizzata l’energia elettrica condivisa?

Il servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa è erogato dal GSE per il tramite dei referenti dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente in edifici e condomini oppure in una comunità di energia rinnovabile

I soggetti che intendono beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa presentano istanza al GSE per il tramite del referente secondo le modalità definite dal GSE.

Modalità Procedurali

Di seguito una breve descrizione del processo di comunicazione articolato in:

Fase 1Richiesta dell’Operatore/Referente al Gestore di Rete

La procedura coinvolge il Gestore di Rete ai fini dell’identificazione della

  • cabina secondaria a cui sono connessi i punti di connessione presenti nella configurazione, nel caso delle comunità di energia rinnovabile. (informazioni necessarie per la perimetrazione delle comunità di energia rinnovabile)

Il richiedente può inoltrare apposita richiesta al Distributore competente anche per conto di altri titolari. 

Per i clienti connessi alla rete di Edyna Srl la richiesta, con oggetto "Comunità Energetica" va inviata all’indirizzo PEC: commerciale(at)pec.edyna.net, e deve contenere, oltre l'indicazione del comune e della provincia, anche:

  • una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in caso di richiesta presentata per conto di altri) con cui il richiedente dichiara di aver ottenuto le autorizzazioni da parte di tutti i membri per i quali richiede la verifica di appartenenza alla medesima cabina secondaria;
  • un file .xlsx contenente per ciascuna riga il codice POD per il quale è necessario verificare l’appartenenza alla cabina secondaria e il codice fiscale del richiedente.

Per ogni elenco di POD inviato, Edyna Srl fornirà risposta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a mezzo PEC completando il file presentato con l’indicazione della data del rilascio della dichiarazione e della cabina secondaria da cui ciascun POD è alimentato.

 

Fase 2 Richiesta dell’Operatore/Referente al GSE

A seguito del riscontro ottenuto dal Distributore competente, il richiedente potrà presentare apposita richiesta di riconoscimento della Comunità Energetica al Gestore dei Servizi Energetici (GSE).