Verifiche Periodiche SPI Sistemi di Protezione di Interfaccia

Si comunica che per quanto riguarda l’effettuazione delle verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia mediante cassetta prova relè, la delibera 786/2016/R/eel stabilisce che esse sono obbligatorie:

  • per tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno).

 

Le prime verifiche, successive alla data di entrata in vigore della delibera 786/2016/R/eel, dovranno essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, come riassunto nella tabella a lato.

Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotato di più sistemi di interfaccia e/o con diverse date di entrata in esercizio, ai fini degli obblighi riguardanti l’effettuazione delle verifiche periodiche si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia.

La delibera stabilisce che il produttore, il cui impianto rientra nei requisiti sopra esposti, è tenuto ad inviare la documentazione attestante l’avvenuta effettuazione di tali prove al gestore di rete sulla cui rete di distribuzione risulta connesso l’impianto di produzione.

Nel caso di mancato invio della documentazione relativa alle verifiche, Edyna, nel corso del mese successivo alla scadenza prevista, invierà ai soggetti interessati un sollecito per l’effettuazione delle medesime.

Si ricorda che, qualora i soggetti interessati non effettuino le verifiche entro un mese dal ricevimento di tale sollecito, Edyna è tenuta a darne comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il quale provvederà a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti. Ad incentivi sospesi, il mancato invio della documentazione attestante l’effettuazione delle verifiche, potrà portare alla sospensione del servizio di connessione.

Per visualizzare il documento integrale relativo alla delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente è possibile cliccare la Delibera 786/2016/R/eel:

https://www.arera.it/it/docs/16/786-16.htm