Regolazione dello scambio dati tra Terna S.p.A., imprese distributrici e “Significant Grid User” ai fini dell’esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale

Il provvedimento 540/2021/R/EEL (https://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm) ha l’obiettivo di disciplinare:

a) le responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione delle soluzioni tecnologiche necessarie per lo scambio dati tra Terna, le imprese distributrici e i SGU ai fini dell’esercizio in sicurezza del SEN;

b) le tempistiche di implementazione dello scambio dati e dei necessari adeguamenti da parte dei SGU;

c) la relativa modalità di copertura dei costi, nel caso di impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o maggiore a 1 MW connessi o da connettere alle reti di media tensione.

 

Il Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI), ha previsto la predisposizione dell’Allegato O alla Norma CEI 0-16 relativo alle prescrizioni tecniche per il Controllore Centrale di Impianto (di seguito: CCI) e dell’Allegato T alla medesima Norma CEI 0-16 relativo ai requisiti tecnici/funzionali delle interfacce di comunicazione del dispositivo CCI.

 

L'obbligo di installazione e manutenzione del CCI è posto in capo ai produttori che gestiscono gli impianti di produzione.

 

Il provvedimento 730/2022/R/EEL (https://www.arera.it/it/docs/22/730-22.htm) modifica delle tempistiche previste dalla deliberazione dell'Autorità 540/2021/R/eel in materia di obbligo di installazione del Controllore Centrale di Impianto

Le tempistiche di applicazione sono diversificate per:

  • “impianti di produzione nuovi” ovvero gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio dal 1 aprile 2023; i produttori installano i dispositivi di cui al comma 2.1 entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione, dandone comunicazione all’impresa distributrice entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA;
  • “impianti di produzione esistenti”, ovvero gli impianti di produzione di energia elettrica connessi alle reti di media tensione, di potenza uguale o maggiore a 1 MW ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2023; i produttori adeguano gli impianti di produzione di cui sono responsabili, installando i dispositivi di cui al comma 2.1, e comunicano entro il 31 maggio 2024 l’avvenuto adeguamento all’impresa distributrice secondo le modalità previste.

 

I produttori che hanno adeguato gli impianti e adempiuto a quanto previsto al comma 4.3 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione oggetto di adeguamento secondo comma 2.1, al contributo forfetario per l’adeguamento, pari al prodotto tra un valore “base” pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

a) 1, nel caso di invio entro il 31 luglio 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

b) 0,75, nel caso di invio tra il 1 agosto 2023 e il 31 ottobre 2023 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

c) 0,50, nel caso di invio tra il 1 novembre 2023 e il 31 gennaio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento;

d) 0,25, nel caso di invio tra il 1 febbraio 2024 e il 31 maggio 2024 della comunicazione di avvenuto adeguamento.

 

Ulteriori informazioni sono disponibili al link della Deliberazione ARERA:

https://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm

https://www.arera.it/it/docs/22/730-22.htm